Importanti novità, a partire dal 18 dicembre, in tema di denominazione delle definizione di “pane”. Il Ministero dello Sviluppo economico ha, infatti, approvato un decreto che fornisce nuove e distinte definizioni per il “pane fresco”, il “pane conservato” e il “panificio”.
Per “pane fresco” si intende il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, senza interruzioni finalizzate la surgelamento e alla congelazione ad eccezione del rallentamento per il processo di lievitazione, privo di conservanti. E’ continuo un processo di produzione per il quale non intercorrano più di 72 ore dall’inizio della lavorazione alla messa in vendita.
Al pane non preimballato (pane conservato), invece, si applicano una serie di disposizioni previste nel regolamento UE 1169/2011. Tra queste la messa in vendita con una dicitura chiara sulle modalità di conservazione attuate. Inoltre, questo tipo di pane conservato deve essere esposto in appositi e distinti scaffali.
Infine, con il termine “panificio” si intende l’impresa che possiede gli impianti di produzione di pane ed eventualmente di altri prodotti da forno e svolge le funzioni dell’intero ciclo di produzione.