Benefici pubblici: obbligo di informativa e regime sanzionatorio

Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, come ormai noto, è previsto l’obbligo di rendere pubblici i benefici ricevuti dalla Pubblica amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla P.A.

Gli obblighi informativi devono essere resi secondo le modalità e termini di seguito indicati; in particolare, se i soggetti beneficiari sono:

  • associazioni, fondazioni, ONLUS e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, devono pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche sul proprio sito internet entro il 30 giugno di ogni anno;
  • società tenute alla redazione del bilancio esteso o consolidato, devono adempiere all’obbligo informativo nella Nota integrativa allegata al bilancio;
  • imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o micro o imprese individuali o società di persone (a prescindere dal regime contabile adottato) devono assolvere l’obbligo mediante pubblicazione sui propri siti internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

La norma stabilisce, inoltre, che nei casi in cui i benefici ricevuti siano aiuti di Stato e aiuti de minimis, la registrazione degli stessi nel Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo dei predetti obblighi di pubblicazione, a condizione che nella nota integrativa del bilancio o sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza (a seconda di come deve essere resa l’informazione) venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

In caso di inosservanza dell’adempimento, a partire dal 1° gennaio 2020, è prevista:

  • l’applicazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000,00 euro;
  • la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Con la conseguenza che decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione ed al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria combinata, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute ai soggetti eroganti.

Si ricorda, infine, che l’adempimento non è dovuto nei casi in cui i benefici complessivamente ricevuti siano di ammontare inferiore ad euro 10.000. Tale limite deve essere determinato sulla base del principio di cassa.

A titolo meramente esemplificativo, gli obblighi di pubblicità in esame potrebbero riguardare i seguenti “benefici” ricevuti a partire dal 2018:

  • aiuti di stato e aiuti de minimis, da comunicare con le semplificazioni sopra esaminate; al fine di agevolare la loro individuazione si allega l’elenco degli aiuti di stato estratto dalle istruzioni al Modello Redditi SC; si sottolinea come precisato dalla stessa Agenzia nelle istruzioni che l’elenco fornito non è esaustivo di tutte le possibili casistiche;
  • credito di imposta per l’accisa sul carburante per l’autotrasporto;
  • credito di imposta Ricerca & Sviluppo;
  • contributi in conto capitale, c/impianti, c/interessi (esempio contributi legge Sabatini);
  • contributi/sovvenzione da partecipazioni a bandi (es. bando ISI Inail);
  • contributi/sovvenzioni ricevuti per incarichi di collaborazioni o consulenze in materia di personale (esempio borse di studio);
  • risorse strumentali come nel caso del comodato di beni mobili o immobili. In tal caso si dovrà indicare il valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione;
  • aiuti di stato e aiuti de minimis riconosciuti a favore dei datori di lavoro, quali: incentivo per assunzione lavoratori disabili (art. 13, L. 68/1999); incentivo Occupazione NEET per assunzione di giovani aderenti al programma Garanzia giovani; incentivo Occupazione Mezzogiorno; esonero contributivo per conducenti in servizi di trasporto internazionale (art. 1, co. 651, L. 208/2015); sgravio contributivo totale per i primi 3 anni per apprendisti assunti da datori di lavoro con meno di 9 addetti, nel periodo dal 1/1/2012 al 31/12/2016 (art. 22, co. 1, L. 183/2011); Incentivo over 50 e donne (L. 92/2012); Giovani genitori, incentivo beneficiari della NASPI; ecc.;
  • benefici che presuppongono comunque la presentazione di una specifica domanda (es. Conciliazione vita-lavoro di cui al D.M. 12/09/2017; Sgravio edili; Detenuti; Sgravio sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ecc.);

In attesa dei chiarimenti richiesti all’INPS, si ritiene preferibile comunicare anche misure che non siano soggette a domanda ma che devono comunque essere esposte nell’elemento Incentivo della denuncia Uniemens (es. Esonero triennale e biennale per assunzioni a tempo indeterminato; esonero strutturale per occupazione giovani; ecc.) o in altre sezioni della denuncia (es. Decontribuzione nei limiti di 800 euro; sgravio per assunzione lavoratori in CIGS; ecc.).

Si ritengono, viceversa, escluse da pubblicità:

  • lato legislazione del lavoro, le misure generalizzate, quali ad esempio: regime di “sotto contribuzione” degli apprendisti (con aliquota 10%, 1,5% e 3%) che in base alle indicazioni di prassi non è annoverato tra le agevolazioni previste; riduzione del tasso INAIL (compresa la riduzione per prevenzione); ecc.;
  • lato fiscale, i corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi e i benefici fiscali quali ACE, Superammortamento e Iperammortamento.

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