In merito alla modifica dei termini per usufruire del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti (introdotta lo scorso anno) interviene una circolare esplicativa, che in sintesi, chiarisce che qualora una fattura relativa ad una operazione effettuata nel 2017 venga ricevuta nel corso del 2018, il diritto alla detrazione sorge nel 2018.
La fattura in questione andrà registrata nel 2018, al più tardi nel 2019 entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2018. Nel caso in cui la registrazione avvenga nel 2019 (entro il 30 aprile) dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018 e confluire in dichiarazione Iva relativa all’anno 2018.
Qualora, nonostante la nuova interpretazione estensiva, il soggetto passivo cessionario/committente non sia riuscito ad esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati, la circolare sottolinea che potrà recuperare l’imposta presentando una dichiarazione integrativa.