Tirocini Autofinanziati

Tirocini Autofinanziati

Il Tirocinio è una misura di politica attiva del lavoro che si configura quale intervento in seno al quale è prevista una attività formativa, che non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata a favorire l’acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza lavorativa. (D.D.G. Prot. 43881/US1/2013 del 25/07/2013 del Dip. Reg. Lavoro).

Un’opportunità per l’azienda di provare – fino ad un massimo di 12 mesi e fino ad un massimo di 40 ore settimanali – nuova forza lavoro senza obbligo di assunzione e senza vincoli di contribuzione INPS offrendo la sola sua disponibilità ad addestrare persone disoccupate o in cerca di prima occupazione.

Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale, ma ogni singolo soggetto ospitante, non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante.

II soggetto ospitante può realizzare tirocini nei limiti numerici secondo le previsioni recati dall’art. 68 delle L.R. 9/2013 e ss.mm.ii.

L’azienda può assumere:

  • da 0 e fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: massimo 2 tirocinanti
  • con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19: massimo 4 tirocinanti
  • con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: massimo 20% tirocinanti
  • prive di dipendenti2 tirocinanti

Per il tirocinante:

  • Non esistono limiti di età
  • ha diritto ad una sospensione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che si protragga per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio medesimo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva.
  • L’indennità percepita è assimilata fiscalmente a reddito da lavoro dipendente ma non incide sullo stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
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